Testamento biologico – Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento “DAT” permettono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
 
Il Comune di San Giovanni in Marignano con Deliberazione di Giunta N° 49 del 03.05.2018 ha disciplinato le modalità di consegna e registrazione delle DAT. Per procedere al deposito e all’iscrizione nel registro comunale è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile chiamando lo 0541 828149.
L’Ufficio ha predisposto un modello per la richiesta di iscrizione al registro; nel caso si voglia nominare un fiduciario, occorre compilare anche la parte relativa all’accettazione.
 
L’interessato deve presentarsi di persona insieme all’eventuale fiduciario, entrambi muniti di documento d’identità
valido per compilare il modulo d’iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all’ufficiale dello Stato
Civile. Il fiduciario può accettare l’incarico tramite la sottoscrizione del modulo. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell’appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d’identità. Il fiduciario accetta l’incarico di rappresentare il disponente nelle relazioni con le strutture sanitarie e in caso di bisogno il Comune consegnerà a lui il documento contenente le DAT. Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente che provvederà poi ad informare l’Ufficio di Stato Civile dell’avvenuta rinuncia. In caso di assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente e potranno essere fatte valere con l’intervento del Giudice Tutelare.
 
Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
– per atto pubblico rivolgendosi ad un notaio
– per scrittura privata autenticata da un notaio
– per scrittura privata di proprio pugno oppure su modelli precompilati consegnata PERSONALMENTE in busta chiusa dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso. L’Ufficio ritira la busta contenete le DAT, provvede all’annotazione in apposito registro e consegna al disponente copia della ricevuta di registrazione. L’ Ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.
· Le DAT possono altresì essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie.
Requisiti del richiedente
Ogni persona maggiorenne, residente a San Giovanni in Marignano, capace di intendere e volere può attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.
Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
 
Documentazione da presentare
Busta chiusa contenente le DAT , modulo per consegna e registrazione DAT, copia dei documenti di identità del disponente e dell’eventuale fiduciario; questa documentazione verrà numerata per essere conservata in cassaforte.
Con le stesse modalità, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
 
Costi
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e
tasse.
 
 

Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014

In alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudizial che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matromonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Con la Legge 6 maggio 2015 n. 55, in vigore dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. 
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