Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante: «Riordinamento dei giudizi di assise» e successive modificazioni e integrazioni;
SI RENDE NOTO
che gli albi dei giudici popolari per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, definitivamente formati dal Tribunale con le norme stabilite dall’art. 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, unitamente ai decreti che li approvano, sono pubblicati, mediante affissione nell’albo pretorio del Comune, per 10 giorni da oggi.
Entro il termine di 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione suddetta, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di Appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso, da farsi in carta libera, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di Appello.
I detti atti, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono inseriti anche nel sito Web istituzionale di questo comune.