COS’È L’ANAGRAFE CANINA
Con la Legge n. 27 del 7 Aprile 2000 la Regione Emilia-Romagna ha recepito la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, e successive modifiche, allo scopo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannando qualsiasi atto di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Pertanto i proprietari di cani devono provvedere all’iscrizione del proprio animale presso l’Anagrafe Canina del Comune di residenza e comunicare all’ufficio tutte le successive variazioni (cambio di proprietà e di residenza, decesso o eventuale smarrimento del proprio cane).
Tutte le comunicazioni (iscrizione, morte, passaggio di proprietà, cambio di residenza, smarrimento) devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritte dall’interessato.
ISCRIZIONE
I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe Canina del comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
COME FARE
I proprietari di cani possono recarsi presso l’ufficio preoposto (a San Giovanni presso il Comando Polizia Municipale) oppure direttamente presso un veterinario convezionato.
Procedura per chi si reca presso l’Anagrafe Canina:
– La richiesta di iscrizione può essere fatta dal proprietario o da persona da esso appositamente delegata.
– Qualora il cane sia privo di qualsiasi codice di identificazione, l’ufficio di Anagrafe Canina consegnerà al proprietario il microchip e l’attestazione di iscrizione in triplice copia (1 per il veterinario 1 per il proprietario e 1 da restituire all’Anagrafe Canina).
– Il proprietario ha 30 giorni di tempo per provvedere all’inserimento del microchip che deve essere eseguito dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, o da veterinari liberi professionisti.
– L’attestato di avvenuta applicazione del microchip, compilato dal veterinario che ha effettuato l’inserimento, deve essere restituito all’ufficio di Anagrafe Canina entro 7 giorni dall’avvenuto impianto.
– Il costo del microchip è di Euro 3,00.
– Se il cane è già identificato, la legge impone di mantenere il codice identificativo già applicato, purché sia a tutti gli effetti riconoscibile.
All’atto dell’iscrizione di un cane già identificato, il proprietario deve produrre idonea certificazione attestante il numero di microchip del cane: copia della comunicazione della cessione del cane resa dal vecchio proprietario al comune o asl di residenza, passaporto (se il cane proviene dall’estero), certificato ENCI corredato dal passaggio di proprietà.
Elenco veterinari accreditati all’iscrizione di cani, gatti e furetti presso l’anagrafe canina regionale. (link al sito regionale)
MORTE DEL CANE
Il decesso del cane deve essere comunicato all’ufficio di Anagrafe Canina competente entro 15 giorni.
COME FARE
– E’ necessario che il proprietario (o il delegato) si presenti presso l’ufficio di Anagrafe Canina per sottoscrivere la dichiarazione che sarà stampata al momento;
– In alternativa, è possibile inviare la dichiarazione di morte con fax o con mail indicando i dati del cane, la data del decesso e allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
CAMBIO DI PROPRIETÀ
Il passaggio di proprietà deve essere comunicato dal proprietario all’ufficio di Anagrafe Canina entro 15 giorni dalla cessione del cane.
Per cambio di proprietà si intende il trasferimento permanente e definitivo della proprietà di un cane ad altra persona; non è quindi necessario comunicare all’Anagrafe Canina la custodia dell’animale da parte di terzi per periodi limitati di tempo – come nel caso di viaggi, vacanze, o altre circostanze legate a motivi personali o famigliari – purché, dopo tale periodo, il cane ritorni a tutti gli effetti in possesso e sotto il controllo del legittimo proprietario.
COME FARE
Le modalità per formalizzare il passaggio di proprietà di un cane sono le seguenti:
– per i trasferimenti di proprietà tra due persone ENTRAMBE RESIDENTI nel Comune di San Giovanni in Marignano, è necessario che gli interessati si presentino assieme presso l’ufficio di Anagrafe Canina per sottoscrivere il documento di cessione in presenza del dipendente addetto al servizio;
– nel caso ciò non fosse possibile, si può compilare il modulo appositamente predisposto che potrà poi essere consegnato da una sola delle parti interessate, o in alternativa inviato per fax o mail;
– nel caso in cui il cane venga ceduto ad una persona anagraficamente residente IN ALTRO COMUNE, il proprietario deve recarsi presso l’ufficio di Anagrafe Canina e comunicare i dati anagrafici del nuovo proprietario, indicandone correttamente nome, cognome ed indirizzo di residenza anagrafica (è comunque sempre consigliabile compilare il modulo predisposto per il passaggio di proprietà che puo’ essere consegnato personalmente, inviato per fax o mail).
CAMBIO DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO
Il cambio di residenza del proprietario di un cane iscritto all’Anagrafe Canina deve essere comunicato entro 15 giorni.
– La L. R. 27/2000 prevede per il proprietario di un cane iscritto all’Anagrafe Canina l’obbligo di comunicare, all’ufficio medesimo, ogni variazione della propria residenza.
– Resta sempre a carico del proprietario l’obbligo di provvedere all’iscrizione dell’animale presso l’ufficio di Anagrafe Canina del comune di nuova residenza.
– Si ricorda che il servizio di Anagrafe Canina è regolamentato su base regionale: le varie leggi regionali potrebbero differire le une dalle altre anche in maniera significativa, in particolare per quanto riguarda modalità e tempi relativi all’iscrizione del cane ed alla comunicazione di eventuali variazioni. Si raccomanda, quindi, di informarsi adeguatamente sulla normativa vigente nel nuovo luogo di residenza.
SMARRIMENTO DEL CANE
Lo smarrimento del cane deve essere comunicato all’ufficio di Anagrafe Canina competente entro 3 giorni dalla scomparsa del cane.
Ai fini della gestione del servizio di Anagrafe Canina, il furto dell’animale è equiparato allo smarrimento, e deve pertanto essere comunicato con le medesime modalità.
Si precisa che un’eventuale denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza NON SOSTITUISCE la comunicazione che il proprietario deve obbligatoriamente effettuare presso l’ufficio di Anagrafe Canina.
COME FARE
– Il proprietario (o persona da esso appositamente delegata) si deve presentare presso l’ufficio di Anagrafe Canina per sottoscrivere la dichiarazione che sarà stampata al momento;
– in alternativa, è possibile inviare una comunicazione via fax o mail, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
– È necessario indicare la data esatta dello smarrimento.
SANZIONI
Si ricorda che l’iscrizione del cane e la comunicazione delle eventuali variazioni sono obblighi posti per legge a carico del proprietario: chi contravviene o non adempie a tali disposizioni è passibile delle sanzioni amministrative previste dall’art. 30 della L.R. 27/2000.
Dove rivolgersi:
Anagrafe canina – c/o Comando Polizia Locale, via Roma 62
Telefono: 0541 828119 – Fax: 0541 828186 – E-mail: polizialocale@marignano.net