Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment" – Prot. 1023/2015

Ai sensi della norma indicata in oggetto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (…), degli enti pubblici territoriali (..), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia díimposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
Con la presente si comunica pertanto che, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente. Vi chiediamo di apporre in fattura la seguente dicitura: "L'Iva sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72"

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