Accesso agli uffici comunali concesso esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19. DL 1/2022 – DPCM 21 gennaio 2022
Si informa che a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022 l’accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass) attestante una delle seguenti condizioni:
- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
L’art. 1 lettere c) e d) del DPCM del 21 gennaio 2022 ha previsto che non serve il green-pass per l’accesso ai locali e uffici del comune per esigenze di:
- Sicurezza: nello specifico si tratta degli uffici della Polizia Locale allo scopo di assicurare lo svolgimento di attività indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- Giustizia: nello specifico si tratta dei servizi sociali comunali per attività a favore di minori o incapaci in caso di denunce o richieste di interventi giudiziari (es. donne o minori vittime di violenze che si devono rapportare con gli assistenti sociali o gli appositi sportelli o la Polizia locale).