Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014

In alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudizial che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matromonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Con la Legge 6 maggio 2015 n. 55, in vigore dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.