Richiesta agevolazioni tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2026 ai sensi dell’art. 34 bis del Regolamento Tarip vigente

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20/04/2025

ART.34 bis Agevolazioni/esenzioni a carico del bilancio comunale 

1. E’ concessa l’esenzione per la quota fissa, quota variabile normalizzata e per la quota variabile normalizzata e di base della tariffa, per le utenze domestiche i cui occupanti siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano, e abbiano le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):

a) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in proprietà;

b) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno

a cui l’esenzione si riferisce) in affitto;

c) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^ grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in proprietà.

d) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui

l’esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^

grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in affitto.

e) occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale (100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre disposizioni di legge, o un lavoratore posto in cassa integrazione/licenziato al momento della presentazione della domanda annuale da almeno tre mesi. Per l’esenzione relativa alla cassa integrazione o alla perdita di lavoro, limitatamente al solo anno di introduzione di tale esenzione ossia il 2025, la domanda va presentata entro il 31.8.2025

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile

IRPEF e i limiti I.S.E.E. per i cassa integrati/licenziati per avere diritto alle esenzioni sopra indicate. Qualora tali limiti non venissero aggiornati, resteranno in vigore gli ultimi limiti di reddito e I.S.E.E. approvati.

2. E‘ concessa l’esenzione per la quota fissa, quota variabile normalizzata e per la quota variabile base (svuotamenti minimi fatturati) della tariffa per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico per le quali il Comune si assume le spese di gestione.

3. E’ concessa l’esenzione per la quota fissa e per la quota variabile normalizzata e quota variabile di base della tariffa per locali occupati da persone sole o in nuclei famigliari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su domanda dell’interessato da presentare al gestore a pena di decadenza entro il 30 aprile dell’anno a cui l’esenzione si riferisce, tranne il caso di presentazione dell’istanza unitamente alla denuncia originaria ai fini dell’applicazione della tariffa. Il gestore, nonché il comune     possono in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purché siano ancora rispettati i requisiti di cui ai commi precedenti senza bisogno di una nuova domanda, ad eccezione dell’esenzione prevista per i cassa integrati o i licenziati che dovrà essere presentata annualmente.

5.Le esenzioni previste dal presente articolo sono considerate agevolazioni non tariffarie, quindi sono iscritte in Bilancio del Comune come autorizzazioni di spesanei limiti delle risorse stanziate in bilancio. Qualora le risorse previste in bilancio non risultassero sufficienti, si procederà ad assicurare le risorse previste per le esenzioni di cui al comma 8 e a seguire a riconoscere i benefici a cominciare dai redditi più bassi del nucleo famigliare e da ultimo dagli I.S.E.E. più bassi.

6. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziare, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, provvedere al rimborso direttamente al gestore per l’esenzione riconosciuta, previa documentazione trasmessa al Comune dal gestore. Tale rimborso verrà effettuato a consuntivo in una unica soluzione.

7.Il contributo di cui sopra sarà concesso su domanda dell’avente diritto, previa verifica ed attestazione del Settore Tributi.

8.Sono esenti dalla tariffa rifiuti corrispettiva tutti i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall’Amministrazione comunale, per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Sono altresì esenti gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione a soggetti privati, senza scopo di lucro, con esclusione delle aree adibite ad uso commerciale (bar, negozi, ristoranti)”.

Limiti reddito e isee stabiliti con delibera di Giunta Comunale